Art. 27.
(Modifiche all'articolo 203 del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 203 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «In alternativa alla delega, il giudice istruttore, su istanza congiunta delle parti e tenuto conto di ogni circostanza, può disporre, nelle cause aventi ad oggetto diritti disponibili, di assumere la deposizione richiedendo al testimone di fornire, per iscritto e nel termine stabilito, le risposte agli articoli sui quali deve essere interrogato.
      La deposizione contiene le informazioni di cui all'articolo 252, primo comma.
      Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma su ogni foglio e la spedisce in busta chiusa alla cancelleria del giudice.
      Se il testimone non fornisce le risposte scritte nel termine stabilito dal giudice, questi può condannarlo ad una pena pecuniaria ai sensi dell'articolo 255, primo comma.
      Il giudice, esaminate le risposte, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato».

 

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